

Requisiti soggettivi per l’attribuzione delle agevolazioni fiscali alle Società Iap
Si fa seguito alla circolare confederale n. 15600 del 21 marzo 2017 sulla materia in oggetto, per segnalare una nuova presa di posizione della Suprema Corte di Cassazione che conferma le tesi confederali in ordine al riconoscimento alle società IAP delle agevolazioni fiscali e creditizie riconosciute alla persona fisica IAP.
Più in particolare, il Supremo Collegio nel negare le agevolazioni previste per l’acquisto di terreni agricoli ad una società in accomandita semplice in possesso della qualifica di IAP, ma il cui socio accomandatario non risultava iscritto alla previdenza agricola, ha, per contro, affermato che l’assimilazione ai fini agevolativi tra persona fisica IAP e società IAP sussiste tutte le volte in cui, a norma dell’art. 1 c. 5 bis, del D.Lgs. 99/2004, il socio ( per le società di persone) ovvero l’amministratore (per le società di capitali), che consentono alla società di acquisire la veste di IAP, risulti iscritto alla relativa gestione previdenziale.
Nelle stesse parole del Supremo Consesso “…dalla considerazione letterale, finalistica e sistematica della disciplina normativa - suscettibile di stretta interpretazione nella parte di natura agevolativa - deve dunque ritenersi che i benefici fiscali e creditizi vengano concessi all'imprenditore agricolo professionale che risulti iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura; e che tale requisito debba sussistere anche in capo al socio che comunichi alla società (nel caso di specie, in veste di socio accomandatario) la qualità di imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 3). Posto che - da un lato - le agevolazioni in questione non sono riconosciute tout court agli imprenditori agricoli professionali (persone fisiche o società), ma solo a quegli imprenditori agricoli professionali che risultino iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, e che - dall'altro - è la qualità di imprenditore agricolo professionale del socio che propaga alla società tale qualità, deve ritenersi che in tanto quest'ultima possa essere a sua volta ammessa all'agevolazione, in quanto il socio che ne consente ed attribuisce la veste IAP sia iscritto in tale gestione. Solo in tal modo si verifica quella equiparazione tra "IAP - Persona fisica" e "IAP - Società" che la legge ha inteso affermare e presupporre nel riconoscere ad entrambe le soggettività le medesime agevolazioni fiscali e creditizie…”.