Incentivo occupazione nel Mezzogiorno
L’INPS, con la Circolare n. 49 del 19 marzo 2018, illustra nello specifico le condizioni, le caratteristiche e le modalità operative utili per la gestione dell’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, oltre che la cumulabilità con altri benefici previsti nel corrente anno.
L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 893, della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) e al fine di favorire le assunzioni di persone disoccupate nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), con decreto direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, affidando “la gestione della misura” all’INPS (art. 1, comma 2 del decreto direttoriale allegato).
Di seguito illustriamo brevemente alcuni degli aspetti più rilevanti della disciplina.
Rapporti incentivati
L’incentivo spetta:
- per l'assunzione di persone disoccupate che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni);
- per l'assunzione di persone dicsoccupate che abbiano compiuto 35 anni e che risultino prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Le assunzioni incentivabili sono quelle effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, e in particolare: (i) le assunzioni (e le trasformazioni) a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale; (ii) i rapporti di apprendistato professionalizzante; (iii) i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro; (iv) le assunzioni a scopo di somministrazione, a tempo indeterminato o determinato.
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi (i) di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente; (ii) di prestazioni di lavoro occasionale.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.
Misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12).
In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Si tenga presente che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 200 milioni di euro.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
Per poter fruire del beneficio il datore di lavoro deve:
1. aver rispettato le condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 (ovvero: adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
2. aver applicato una serie di principi generali in materia di incentivi all’occupazione (stabiliti da ultimo dall’art. 31 del D.lgs. n. 150/2015). Tra questi si evidenzia il fatto che l’assunzione non deve avvenire in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dellacontrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
In alternativa, al ricorrere di una serie di condizioni prescritte dall’articolo 7 del decreto direttoriale allegato, è possibile usufruire del beneficio anche oltre i limiti del regime “de minimis".
Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile ex art. 1, comma 100, L. 205/2017
L’incentivo “Occupazione Mezzogiorno” è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di bilancio 2018, pari all’esonero per 36 mesi dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che avviano assunzioni con contratto a tutele crescenti di giovani che non abbiano compiuto più di 35 anni (cioè 34 anni e 364 giorni).
Se l’assunzione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e ss., della Legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro - ricorrendone tutti i presupposti giuridici - di accedere anche all’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, quest’ultimo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi INAIL - nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua (671,66 euro su base mensile).
Istruzioni operative
L’Inps illustra il procedimento di ammissione all’incentivo grazie al quale il datore di lavoro, ancor prima di effettuare l’assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato), può conoscere con certezza la residua disponibilità di risorse (c.d. “istanza di prenotazione dell’incentivo”).
a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze 10 novembre 2017, n. 335, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014. (Cfr. punto 7, Circolare Inps).
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, pena l’inefficacia della prenotazione delle somme.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in dodici quote mensili.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Istruzioni operative specifiche per i datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG (cfr. punto 13 della Circolare allegata)
Nella Circolare Inps è precisato che “il datore di lavoro agricolo, all’atto della prenotazione dell’incentivo occupazionale attraverso la procedura DiResCo, dovrà indicare, oltre alla retribuzione lorda mensile media, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro al netto degli eventuali esoneri per zone svantaggiate e/o montane”.
Da quanto è possibile desumere dalle indicazioni dell’Inps, quindi, l’Incentivo “Occupazione Mezzogiorno” è cumulabile con la riduzione contributiva prevista a favore dei datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle zone svantaggiate.
Pertanto, la contribuzione datoriale effettivamente oggetto di sgravio contributivo è quella calcolata al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.
A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell’incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2018.
Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare: (i) per il Tipo Retribuzione, il valore Y; (ii) nel campo CODAGIO il C.A. MZ; (iii) nel campo retribuzione l'importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile.
Il calcolo dell’effettivo importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto di previdenza a seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG.
Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I° trimestre 2018, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità.